Blog di Felter Roberto

La palestra in cui "mi si vede nell'esercizio delle mie idee". Pronto a confrontarle con gli altri.

E’ iniziato il 2012 e si è placato tutto il movimento di fine anno legato all’obbligo di comunicazione al registro delle Imprese della propria PEC.

Le ultime osservazioni le avevo fatte sulla lettera di chiarimenti del Ministero dello Sviluppo e in essa apparivano alcune novità.

A seguito di quella comunicazione e, come sempre, all’ultimo minuto rispetto alle scadenze in corso, le Camere di Commercio hanno rilasciato a loro volta una comunicazione con alcune avvertenze che, pur non sconfessando quanto detto dal Ministero, mettono in chiaro che la PEC non può essere presa molto alla leggera.

Posso purtroppo approfondire la cosa solo adesso ma ritengo comunque opportuno farlo.

Questa è la comunicazione della Camera di Commercio di Brescia e ora riporto alcuni pezzi seguiti da un mio commento:

Responsabilità.
Il legale rappresentante è responsabile della veridicità, validità e correttezza dell’indirizzo p.e.c. e  risponderà per eventuali e successivi danni conseguenti all’indicazione di una casella di p.e.c. che non sia riconducibile legalmente alla società, o sia scaduta o non funzionante

La Camera di Commercio e il registro delle imprese hanno accettato le PEC che avete comunicato ma questo non significa che, per il fatto che la comunicazione sia andata a buon fine, vada tutto bene. E’ il legale rappresentante che deve preoccuparsi che sia tutto a norma.
L’operazione più banale e solitamente la più dimenticata?

RINNOVARE LA PEC PRIMA DELLA SCADENZA

Indicazione di casella p.e.c. appartenente a soggetto diverso dalla società.
Giuridicamente è ipotizzabile la possibilità di comunicare la casella p.e.c. di un soggetto terzo (ad esempio, professionista). Tale circostanza, peraltro, presuppone l’esistenza di un contratto di domiciliazione e/o delega tra
la società e il terzo che preveda la domiciliazione della prima presso il secondo. Ovviamente il terzo resta responsabile di ogni conseguenza dannosa in capo alla società se la casella p.e.c. non viene correttamente presidiata.
In assenza di contratto di domiciliazione per il terzo potrebbe, inoltre, configurarsi il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza ai sensi dell’art. 616 c.p..

Il Ministero dello Sviluppo, nella sua comunicazione, aveva affermato che era possibile dichiarare al Registro delle Imprese la PEC di un soggetto terzo, come il proprio commercialista. La Camera di Commercio chiarisce che è possibile farlo, ma deve esserci tra le parti un contratto di domiciliazione, essendo la PEC a tutti gli effetti il domicilio informatico della azienda. Inoltre chiarisce che ci sono molte responsabilità a carico del soggetto terzo nel caso faccia da domicilio informatico.
Se voi avete comunicato la PEC del vostro commercialista e non siete a posto con tutto questo, ascoltate me, comunicate una nuova PEC intestata a voi. E’ meglio.

Indirizzo p.e.c. in ComUnica.
Per una singola istanza diretta al registro delle imprese trasmessa con ComUnica viceversa è sempre possibile sia indicare la p.e.c. propria della società sia optare per la domiciliazione della stessa presso la p.e.c. dello studio
professionale che assiste l’impresa nella medesima. Ciò è possibile poiché si tratta di una domiciliazione speciale, limitata a una singola istanza e al solo fine di ricevere gli esiti della stessa; in questo caso si avrà cura di indicare la circostanza al punto 5 (“domicilio elettronico – posta elettronica certificata – dell’impresa dove notificare le ricevute previste”) della copertina ComUnica.
La p.e.c. indicata ai soli fini di una singola istanza non viene, ovviamente, iscritta nel registro delle imprese quale p.e.c. della società.

Questo è un aspetto che era sorto più volte in passato: per richiedere una nuova partita Iva devo comunicare la PEC e per attivare una PEC ho bisogno della Partita Iva. Come faccio?

Qui la Camera di Commercio chiarisce che, nella procedura “ComUnica” è possibile mettere la PEC del commercialista, che sarà valida esclusivamente per ricevere le comunicazioni relative all’esito dell’operazione e comunicare la PEC da registrare in un secondo momento.

Casella p.e.c. del cittadino.
La casella p.e.c. "…@postacertificata.gov.it", è stata introdotta con l’articolo 16 bis, comma 5, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la finalità di attribuire senza oneri una casella di p.e.c. ai cittadini che ne facciano richiesta, destinata esclusivamente alle comunicazioni tra pubblica amministrazione e cittadino (non impresa) Proprio perché la stessa è riservata al cittadino in quanto tale non è possibile indicare la medesima quale p.e.c. di società

Come ho detto e ripetuto più volte in questo blog, la CEC-PAC ossia la Posta Elettronica Certificata gratuita per il Cittadino non è adatta per essere comunicata al Registro delle Imprese.

In conclusione, se siete legali rappresentanti di una società dedicate altri cinque minuti a valutare la vostra situazione riguardo il deposito della propria PEC al Registro delle Imprese.
Dovrebbe essere già tutto a posto ma non si sa mai.

[Netcrologio] VISUALCV

3-dic-2011 By Felter

Nome: VISUALCV

Chiusura: 30 dicembre 2011

Tipologia: servizio di creazione e condivisione di Curriculum vitae

Commento: 
VISUALCV è un servizio che permette di inserire il proprio curriculum vitae online, dargli una veste grafica allettante in modo da poterlo poi condividere, sia online tramite un link, sia creandone una versione in .pdf da poter inviare tramite mail.
Il risultato è molto interessante anche perchè i vari elementi da compilare ti aiutano a creare un CV completo.
Nella mail di comunicazione di chiusura informano che per rispettare la privacy degli utilizzatori, dopo il 30 dicembre tutti gli archivi verranno distrutti. Per cui i CV inseriti si possono salvare solo entro tale data. Dopo andranno persi.

Alternative:
Io ho trovato due servizi simili, che ancora non ho usato.
Sono CVEER e EASY-CV. Se avete esperienza di utilizzo di questi servizi o ne avete altri simili da consigliare, avete a disposizione i commenti.

[Netcrologio] SPLINDER

30-nov-2011 By Felter

Nome: SPLINDER

Chiusura: 31 gennaio 2012

Tipologia: Piattaforma per la creazione di blog

Commento: 
Splinder è stata una delle prime piattaforme per poter creare in modo facile e veloce il proprio blog e quindi tantissima gente è o è passata da Splinder.
E’ un altro dei servizi che in qualche modo hanno fatto la storia che si spegne.
Girano voci che qualcuno voglia subentrare e mantenerlo in vita ma il ritmo con cui la gente sta trasferendo i propri blog su altre piattaforme fa pensare che presto sarà inutile.

Splinder ricorda ai propri utenti che è possibile salvare il proprio blog e fare in modo che il vecchio indirizzo punti all’eventuale nuova “casa”:

  • Clicca su "Blog" nel menu di navigazione in alto
  • Seleziona il tuo blog nel menu a tendina in alto e clicca su "Configura"
  • Clicca su "Esporta blog e attiva redirect" e recupera i contenuti del tuo blog

Alternative:
Le due piattaforme alternative a Splinder sono WordPress e Blogger. Con i dovuti accorgimenti è possibile importarci i vecchi post prelevati da splinder e continuare a far vivere il proprio blog, invece che ricominciare da capo.

[Netcrologio] Google HEALTH

23-nov-2011 By Felter

Nome: Google HEALTH

Chiusura: 1 gennaio 2012

Tipologia: Servizio di archiviazione cartella clinica

Commento: 
Non so quanti in Italia lo stiano o lo abbiano mai utilizzato,(almeno uno c’è ed è Gigi che me lo ha segnalato) in ogni caso è un altro dei tanti servizi di Google che è finito sotto la mannaia della razionalizzazione dei servizi. 
Se avete dei dati in questo servizio, avete sino a fine 2012 per scaricarli. Sul sito è presente una apposita funzione che crea un file zip di tutto.

Alternative:
Non saprei cosa consigliarvi, non avendo provato niente di simile. Se qualcuno ha consigli i commenti sono aperti.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, a meno di 30 giorni dalla scadenza prevista dalla Legge per l’adozione della PEC, il Dl 185/2008 (articolo 16, comma 6) si decide finalmente ad emettere una circolare chiarificatrice( la 3645/c del 3.11.11) su alcuni aspetti ancora oscuri della normativa.

La circolare non è ancora disponibile in rete (strano vero?)  ma vedo di riportare alcune informazioni.

Quali sono effettivamente le società obbligate a comunicare la PEC

- Tutte le società di capitali ( S.p.A, S.r.l, ecc.)

- Le società di persone, quindi non la ditta individuale ( s.n.c., s.a.s., società semplici)

- Le società estere con sede secondaria in Italia

- Le società cooperative

- Le società in liquidazione

Sanzioni

Nonostante nel Dl non se ne parli, è chiaro che le leggi vanno rispettate e infatti la sanzione fa riferimento all’art.2630 del codice civile:

Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro.

Lo statuto delle imprese appena approvato in via definitiva alla Camera prevede delle riduzioni, ma si dovrebbe rischiare comunque più di 400€ di sanzione ad amministratore.

Quale mail PEC dichiarare al registro delle imprese per rispettare la norma

Un grosso dubbio spesso presente era “chi deve essere il proprietario della PEC che dichiaro? la posso usare per due ditte?”

La circolare chiarisce che nella comunicazione è possibile indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata di uno studio professionale che assista l’impresa negli adempimenti burocratici ovvero di un’altra società cui l’impresa obbligata all’adempimento sia giuridicamente o economicamente collegata.

In pratica si può comunicare la mail PEC del proprio commercialista o dello studio di consulenza oppure usare la PEC della società madre per tutte le società collegate.

In effetti al Ministero non interessa di chi sia la PEC, l’importante è che l’impresa vi dichiari lì il domicilio informatico, poi sono problemi suoi accedervi a gestirne le comunicazioni.

Tenete infatti presente che il fatto che sia possibile non vuol dire che sia sempre “opportuno”

Come comunicare la mail pec al registro delle Imprese

La comunicazione al Registro delle Imprese deve essere presentata dal legale rappresentante dell’Impresa e non sono previsti oneri in diritti, bolli e tariffe.

Per cui se vi chiedono soldi per depositare la mail, sappiate che sono soldi che vanno a chi fa il lavoro, non al registro delle imprese o alla camera di Commercio.

Il registro delle Imprese ha previsto persino una procedura semplificata online per comunicare il proprio indirizzo PEC, basta essere in possesso di un dispositivo di firma digitale. Per cui potete farlo voi direttamente.

In effetti lo hanno un po’ “nascosto”, non trovo link diretti dalla Home, ma non si può pretendere troppo vero?

Con l’avvento dei servizi di microblogging e la necessità di risparmiare più caratteri possibile per riuscire a portare più concetti in uno spazio limitato, come ad esempio Twitter e i suoi 140 caratteri, hanno preso piede servizi complementari come appunti quelli di shortner url, ossia di accorciamento dei link.

Questo permette di trasformare un qualsiasi link in uno non più lungo di una dozzina di caratteri.

I servizi che lo fanno sono molti, da quelli gestiti da colossi tipo Google sino a quelli di cui non si conosce nemmeno il proprietario.

Alla indiscussa comodità di questi servizi va però contrapposto un rischio che spesso non viene preso in considerazione nella maniera corretta.

Se usi uno shorten url stai demandando ad altri il compito di indirizzare i tuoi contatti verso quello che tu hai indicato, senza la garanzia che venga realmente fatto, o che venga fatto per sempre.

Il rischio minore che si può correre è che il servizio di shortener url smetta di funzionare e quindi i tuoi contenuti perdano di valore perchè non è più raggiungibile quanto da te segnalato.

Il rischio maggiore è quello che il tuo link punti a qualcosa di completamente diverso da quello che volevi, stravolgendo il contenuto del vostro messaggio.

Pensate non sia possibile?

leggete quello che è successo al portavoce di Angela Merkel

 Beffa su twitter al portavoce della Merkel
Stefan Seibert sbaglia a digitare un indirizzo in un tweet: il link inesistente viene rediretto a un sito porno

Il servizio bit.ly non è certo un piccolo servizio e la possibilità di personalizzare il link creato è vista come una splendida feature. Almeno fino a quando non ti rendi conto che permette di fare quello che è successo.

Pensateci bene prima di scegliere di usare un servizio di accorciamento dell’url di terzi, specialmente se siete una società o una istituzione che non vuol correre rischi.

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