Ma duplicare un programma è peggio che duplicare un film?
Leggo oggi un articolo su Punto Informatico in cui l’Avv. Valentina Frediani di www.consulentelegaleinformatico.it ci informa di una sentenza della Terza Sezione della Corte di Cassazione ( sentenza n.149 ) in cui vengono assolti due studenti dall’accusa di violazione dei diritti d’autore di cui agli art. 171 bis e 171 ter della legge 633/41.
Nell’articolo sono riportati i testi dei due articoli di legge e la distinzione che il legislatore ha fatto sul significato di “scopo di lucro” e “scopo di profitto”.
Riporto qui i testi per facilitare la comprensione di quanto scrivo, ma invito tutti a leggere l’articolo completo in quanto molto interessante anche su altri aspetti che io ora non affronterò.
art. 171 bis: prevede la punibilità da sei mesi a tre anni, di chiunque abusivamente duplica,
art. 171 ter punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chi per uso non personale ed a fini di lucro, abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; chi abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati.
Lo scopo di lucro è rintracciabile laddove vi sia il perseguimento di un vantaggio economicamente apprezzabile; lo scopo di profitto include ogni mero vantaggio morale.
Come si vede, l’art.171 bis relativo ai software è più “restrittivo” rispetto all’art.171 ter relativo agli audiovisivi in quanto nel primo sono puniti chi duplica “per trarne profitto” mentre il secondo punisce solo se la duplicazione è “a scopo di lucro” e non per uso personale.
Perchè questa differenza? La lobby del software è più forte di quella musicale?
Probabilmente le differenze sono frutto delle continue revisioni che non hanno tenuto conto (volontariamente o involontariamente) del significato esatto dei termini che venivano usati nella stesura degli articoli.
La decisione della corte di cassazione, se da una lato apre spiragli positivi alla duplicazione di materiale, dall’altra mostra quanto sia ancora esposta a rischi una attività che, senza riferimenti a quanto in particolare hanno fatto gli studenti della sentenza, dovrebbe entro certi termini, essere nei diritti e nella disponibilità di tutti i fruitori di software, audiovisivi ecc.
Pensate che sia più probabile che nelle prossime revisioni ( tanto non ci toccherà aspettare molto ) verrà adeguato il 171 ter al 171 bis o viceversa?
