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Blog di Felter Roberto

La palestra in cui "mi si vede nell'esercizio delle mie idee". Pronto a confrontarle con gli altri.

Archive for gennaio, 2012

Il Consiglio dei Ministri n.12 di oggi, 27.01.2012, ha approvato la bozza del decreto Legge in materia di semplificazione e sviluppo.

[UPDATE 09.02.2012] Il decreto sviluppo è stato pubblicato sul supplemento della gazzetta ufficiale e quindi è il DL. n.5 9 febbraio 2012.

Il D.L. è leggermente diverso dalla bozza che ho esaminato in questo post, anche se i contenuti sono rimasti praticamenti identici.

Tra le tante iniziative attuate c’è anche la seguente semplificazione:

8. PRIVACY – eliminato l’obbligo di predisporre e aggiornare il documento programmatico sulla sicurezza (DPS) che, oltre a non essere previsto tra le misure di sicurezza richieste dalla Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, rappresenta un adempimento meramente superfluo. Restano comunque ferme le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente. Il risparmio stimato per le PMI è di circa 313 milioni di euro all’anno.

Tralasciando il fatto che non mi spiego perché sia stato messo tra le semplificazioni per i Cittadini e non tra quelle per imprese, infrastrutture e trasporti, il significato è chiaro:

Le aziende che prima avevano l’obbligo di predisporre ed aggiornare il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS), non importa se standard o semplificato, non hanno più l’obbligo di farlo.

Quello però che non deve sfuggire è che le misure di sicurezza che la normativa prevede non vengono abolite.

Il DPS era stato pensato come strumento di controllo e verifica di quanto realmente fatto per la privacy della propria azienda.  Ora l’unica cosa che è cambiata è che non siete obbligati a dimostrare di aver controllato e verificato di aver effettuato gli adempimenti di legge.

Ma se non li avete effettuati andrete comunque nei casini.

Voi fate quello che volete, ma un DPS fatto bene e con criterio, a mio parere, continua ad essere utile.

 

E’ iniziato il 2012 e si è placato tutto il movimento di fine anno legato all’obbligo di comunicazione al registro delle Imprese della propria PEC.

Le ultime osservazioni le avevo fatte sulla lettera di chiarimenti del Ministero dello Sviluppo e in essa apparivano alcune novità.

A seguito di quella comunicazione e, come sempre, all’ultimo minuto rispetto alle scadenze in corso, le Camere di Commercio hanno rilasciato a loro volta una comunicazione con alcune avvertenze che, pur non sconfessando quanto detto dal Ministero, mettono in chiaro che la PEC non può essere presa molto alla leggera.

Posso purtroppo approfondire la cosa solo adesso ma ritengo comunque opportuno farlo.

Questa è la comunicazione della Camera di Commercio di Brescia e ora riporto alcuni pezzi seguiti da un mio commento:

Responsabilità.
Il legale rappresentante è responsabile della veridicità, validità e correttezza dell’indirizzo p.e.c. e  risponderà per eventuali e successivi danni conseguenti all’indicazione di una casella di p.e.c. che non sia riconducibile legalmente alla società, o sia scaduta o non funzionante

La Camera di Commercio e il registro delle imprese hanno accettato le PEC che avete comunicato ma questo non significa che, per il fatto che la comunicazione sia andata a buon fine, vada tutto bene. E’ il legale rappresentante che deve preoccuparsi che sia tutto a norma.
L’operazione più banale e solitamente la più dimenticata?

RINNOVARE LA PEC PRIMA DELLA SCADENZA

Indicazione di casella p.e.c. appartenente a soggetto diverso dalla società.
Giuridicamente è ipotizzabile la possibilità di comunicare la casella p.e.c. di un soggetto terzo (ad esempio, professionista). Tale circostanza, peraltro, presuppone l’esistenza di un contratto di domiciliazione e/o delega tra
la società e il terzo che preveda la domiciliazione della prima presso il secondo. Ovviamente il terzo resta responsabile di ogni conseguenza dannosa in capo alla società se la casella p.e.c. non viene correttamente presidiata.
In assenza di contratto di domiciliazione per il terzo potrebbe, inoltre, configurarsi il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza ai sensi dell’art. 616 c.p..

Il Ministero dello Sviluppo, nella sua comunicazione, aveva affermato che era possibile dichiarare al Registro delle Imprese la PEC di un soggetto terzo, come il proprio commercialista. La Camera di Commercio chiarisce che è possibile farlo, ma deve esserci tra le parti un contratto di domiciliazione, essendo la PEC a tutti gli effetti il domicilio informatico della azienda. Inoltre chiarisce che ci sono molte responsabilità a carico del soggetto terzo nel caso faccia da domicilio informatico.
Se voi avete comunicato la PEC del vostro commercialista e non siete a posto con tutto questo, ascoltate me, comunicate una nuova PEC intestata a voi. E’ meglio.

Indirizzo p.e.c. in ComUnica.
Per una singola istanza diretta al registro delle imprese trasmessa con ComUnica viceversa è sempre possibile sia indicare la p.e.c. propria della società sia optare per la domiciliazione della stessa presso la p.e.c. dello studio
professionale che assiste l’impresa nella medesima. Ciò è possibile poiché si tratta di una domiciliazione speciale, limitata a una singola istanza e al solo fine di ricevere gli esiti della stessa; in questo caso si avrà cura di indicare la circostanza al punto 5 (“domicilio elettronico – posta elettronica certificata – dell’impresa dove notificare le ricevute previste”) della copertina ComUnica.
La p.e.c. indicata ai soli fini di una singola istanza non viene, ovviamente, iscritta nel registro delle imprese quale p.e.c. della società.

Questo è un aspetto che era sorto più volte in passato: per richiedere una nuova partita Iva devo comunicare la PEC e per attivare una PEC ho bisogno della Partita Iva. Come faccio?

Qui la Camera di Commercio chiarisce che, nella procedura “ComUnica” è possibile mettere la PEC del commercialista, che sarà valida esclusivamente per ricevere le comunicazioni relative all’esito dell’operazione e comunicare la PEC da registrare in un secondo momento.

Casella p.e.c. del cittadino.
La casella p.e.c. "…@postacertificata.gov.it", è stata introdotta con l’articolo 16 bis, comma 5, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la finalità di attribuire senza oneri una casella di p.e.c. ai cittadini che ne facciano richiesta, destinata esclusivamente alle comunicazioni tra pubblica amministrazione e cittadino (non impresa) Proprio perché la stessa è riservata al cittadino in quanto tale non è possibile indicare la medesima quale p.e.c. di società

Come ho detto e ripetuto più volte in questo blog, la CEC-PAC ossia la Posta Elettronica Certificata gratuita per il Cittadino non è adatta per essere comunicata al Registro delle Imprese.

In conclusione, se siete legali rappresentanti di una società dedicate altri cinque minuti a valutare la vostra situazione riguardo il deposito della propria PEC al Registro delle Imprese.
Dovrebbe essere già tutto a posto ma non si sa mai.

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