Blog di Felter Roberto

La palestra in cui "mi si vede nell'esercizio delle mie idee". Pronto a confrontarle con gli altri.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, a meno di 30 giorni dalla scadenza prevista dalla Legge per l’adozione della PEC, il Dl 185/2008 (articolo 16, comma 6) si decide finalmente ad emettere una circolare chiarificatrice( la 3645/c del 3.11.11) su alcuni aspetti ancora oscuri della normativa.

La circolare non è ancora disponibile in rete (strano vero?)  ma vedo di riportare alcune informazioni.

Quali sono effettivamente le società obbligate a comunicare la PEC

- Tutte le società di capitali ( S.p.A, S.r.l, ecc.)

- Le società di persone, quindi non la ditta individuale ( s.n.c., s.a.s., società semplici)

- Le società estere con sede secondaria in Italia

- Le società cooperative

- Le società in liquidazione

Sanzioni

Nonostante nel Dl non se ne parli, è chiaro che le leggi vanno rispettate e infatti la sanzione fa riferimento all’art.2630 del codice civile:

Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro.

Lo statuto delle imprese appena approvato in via definitiva alla Camera prevede delle riduzioni, ma si dovrebbe rischiare comunque più di 400€ di sanzione ad amministratore.

Quale mail PEC dichiarare al registro delle imprese per rispettare la norma

Un grosso dubbio spesso presente era “chi deve essere il proprietario della PEC che dichiaro? la posso usare per due ditte?”

La circolare chiarisce che nella comunicazione è possibile indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata di uno studio professionale che assista l’impresa negli adempimenti burocratici ovvero di un’altra società cui l’impresa obbligata all’adempimento sia giuridicamente o economicamente collegata.

In pratica si può comunicare la mail PEC del proprio commercialista o dello studio di consulenza oppure usare la PEC della società madre per tutte le società collegate.

In effetti al Ministero non interessa di chi sia la PEC, l’importante è che l’impresa vi dichiari lì il domicilio informatico, poi sono problemi suoi accedervi a gestirne le comunicazioni.

Tenete infatti presente che il fatto che sia possibile non vuol dire che sia sempre “opportuno”

Come comunicare la mail pec al registro delle Imprese

La comunicazione al Registro delle Imprese deve essere presentata dal legale rappresentante dell’Impresa e non sono previsti oneri in diritti, bolli e tariffe.

Per cui se vi chiedono soldi per depositare la mail, sappiate che sono soldi che vanno a chi fa il lavoro, non al registro delle imprese o alla camera di Commercio.

Il registro delle Imprese ha previsto persino una procedura semplificata online per comunicare il proprio indirizzo PEC, basta essere in possesso di un dispositivo di firma digitale. Per cui potete farlo voi direttamente.

In effetti lo hanno un po’ “nascosto”, non trovo link diretti dalla Home, ma non si può pretendere troppo vero?

3 commenti/Trackbacks a “PEC ultimi chiarimenti dal Ministero dello sviluppo economico”

  1. Se funziona la PEC è un passo avanti nella civiltà

  2. Articolo interessante, Grazie

  3. [...] al registro delle Imprese della propria PEC.Le ultime osservazioni le avevo fatte sulla lettera di chiarimenti del Ministero dello Sviluppo e in essa apparivano alcune novità.A seguito di quella comunicazione e, come sempre, all’ultimo [...]

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  1. [...] al registro delle Imprese della propria PEC.Le ultime osservazioni le avevo fatte sulla lettera di chiarimenti del Ministero dello Sviluppo e in essa apparivano alcune novità.A seguito di quella comunicazione e, come sempre, all’ultimo [...]

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