Sembra una risposta banale, dato che è dal 1° gennaio 2006 (articolo 4 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68) che la legge equipara la PEC alla raccomandata con ricevuta di ritorno ma, come spesso succede in Italia, c’è bisogno di ribadire l’ovvio.
E’ di qualche giorno fa la vicenda di un agrotecnico che ha chiesto di poter iscriversi all’esame di stato tramite la PEC e non ha potuto farlo.
Questa situazione, nata da una risposta proveniente non da un semplice ufficio ma dal Ministero della Pubblica Istruzione, ha spinto l’altro Ministero coinvolto, quello dell’Innovazione con a capo il Ministro Brunetta, a scrivere una circolare che ribadisca, appunto, l’ovvio.
Procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull’utilizzo della PEC.
Al di là della ennesima ripetizione di leggi e regolamenti datati 1994, 2000, 2005, quindi cose che dovrebbero essere ormai assimilate, c’è una affermazione in questa circolare che voglio evidenziare:
Sottoscrizione della domanda. Come ogni manifestazione di volontà espressa con atto scritto, la domanda di partecipazione ad un concorso richiede la sottoscrizione da parte dell’istante quale elemento che dà certezza giuridica, segnale di impegno rispetto alla richiesta presentata ed ai suoi contenuti, risposta all’esigenza di individuare l’autore della stessa. L’articolo 65 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) disciplina la validità delle istanze e delle dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica, stabilendo che esse sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale; b) ovvero, quando l’autore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica o della carta nazionale dei servizi; c) ovvero quando l’autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti previsti dalla normativa vigente (nel limite temporale di vigenza previsto per detta modalità di identificazione); c-bis) ovvero quando l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di posta elettronica certificata di cui all’articolo 16-bis del d.l. n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito secondo le modalità di cui alle lettere sopra elencate sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 del DPR 487/1994, pertanto, l’inoltro tramite posta certificata di cui all’art. 16-bis del d.l. 185/2008 (vedi sopra lettera c-bis) è già sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa, a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta. Non si rinviene in alcun modo nella normativa vigente in tema di concorsi la necessità di una presentazione dell’istanza con le modalità qualificate di cui alle lettere a), b) e c) sopra richiamate, fermo restando che qualora utilizzate dal candidato sono senz’altro da considerare valide da parte dell’amministrazione.
Per la Pubblica Amministrazione Una PEC è considerata firmata dall’intestatario dell’indirizzo PEC da cui è spedita.
E’ già un passo avanti, ora aspettiamo di capire come verranno considerate le mail ricevute da un indirizzo PEC aziendale, assegnato ad un dipendente, da un indirizzo PEC contenente un documento firmato digitalmente da un’altra persona e da tutte le altre combinazioni possibili.