Sto seguendo con interesse la vicenda della San Lorenzo, azienda alimentare molto conosciuta dai blogger per le sue particolari scelte di marketing, che a seguito di problemi con l’INPS sulla tipologia di contratto nei propri call center, sembra in procinto di licenziare 600 dipendenti. ( qui potete trovare l’articolo che ne parla ).
Su richiesta di Luca conti, l’azienda ha rilasciato un commento.
Ho letto con calma quanto hanno dichiarato, cercando di non farmi subito trasportare dall’impressione che ne stavo ricevendo. Ho persino lasciato passare una giornata e ho ripreso l’articolo sperando che la cosa mi facesse vedere in modo più distaccato il tutto.
Inoltre voglio costruire la mia valutazione della vicenda considerando valide e veritiere tutte le affermazioni fatte dalla San Lorenzo, anche se in rete c’è chi racconta la propria esperienza in quel call center in modo diverso da quanto viene scritto dalla società.
Partiamo dai dati di fatto:
- dalla lettera della direzione generale della San Lorenzo risulta chiaro che le persone impegnate nel call center sono considerati “VENDITORI”, svolgono mansioni da venditori e sono pagati a compenso sulle vendite. (viene ripetuto più volte nella lettera)
- Il contratto applicato a questi collaboratori è un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a PROGETTO.
Il D.Lgs. 276 del 2003 meglio conosciuto come legge Biagi, ha normato al Titolo VII capo 1 art. 61 e successivi il contratto a progetto, ponendo alcuni obblighi, alcuni divieti ed alcuni vincoli.
Quelli che interessano in questo caso sono i seguenti:
art.61 Definizione e campo di applicazione
comma 1
“Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della attività lavorativa.”
art.62 F o r m a
comma 1
Il contratto di lavoro a progetto e’ stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:
a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;
c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonche’ i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l’autonomia nella esecuzione dell’obbligazione lavorativa;
art.67 Estinzione del contratto e preavviso
comma 1
I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l’oggetto.
art. 69 Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto
comma 1
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell’articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
comma 2
Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell’articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.
Esaminando la situazione alla luce di queste norme, che voglio sottolineare sono valide dal 2003 e nate contestualmente alla creazione della tipologia di contratto a “progetto”, ci sono alcune cose che la lettera di comunicazione non chiarisce:
- nell’art.61 i co.co.pro “devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso”.
Quale era questo progetto per i collaboratori? la vendita di prodotti non può essere considerata un progetto, perchè rientrerebbe nella disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio e, inoltre non rispetterebbe il successivo art. 62. Infatti
- nell’art.62 comma 1 “Il contratto di lavoro a progetto deve contenere, ai fini della prova, a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;”
Quale durata è scritta nel contratto stipulato con il collaboratore?
ed infine, come richiesto dall’art. 67
Come la San Lorenzo determina la “realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso” così da decretarne la conclusione del contratto?
Ora alcune osservazioni:
- Il contratto a progetto su una vendita potrebbe essere valido se applicato ad un singolo prodotto, per un periodo prestabilito, come una campagna di promozione, ma non a tempo indeterminato.
- Nella lettera la direzione della San Lorenzo osserva che la situazione contrattuale andava bene sia a loro che ai collaboratori.
Questo però non può giustificare il mancato rispetto della legge, altrimenti l’evasione fiscale non sarebbe più punibile ( di sicuro va bene sia a chi vende che a chi compra).
- Viene affermato che “La San Lorenzo ha deciso che non può lavorare in un clima di incertezza, di insicurezza, dove la legge deve essere interpretata, e a seconda di chi la interpreta assume un significato diverso”. Vorrei capire quale interpretazione degli articoli che ho citato, hanno utilizzato per la stesura dei contratti.
In conclusione:
dalle dichiarazioni rilasciate dalla San Lorenzo, non sembra siano state rispettate le normative vigenti sul contratto a progetto, l’unica possibilità per valutare meglio sarebbe avere il contratto a progetto di un collaboratore o la bozza tipo utilizzata dalla società in modo da poter rispondere alle precedenti domande.
Sembrerebbe appropriata l’intenzione da parte dell’Ispettorato del lavoro di applicare l’art. 69 trasformando di fatto il contratto.
Il fatto di chiudere il call Center, se fossero accertate le colpe della San Lorenzo, non risolverebbe il loro problema in quanto dovrebbero comunque assumere tutto il personale che ha lavorato a progetto presso di loro ( o quantomeno quello al lavoro ora), pagare le sanzioni previste e, in seguito, dovrebbe per di più giustificare il loro licenziamento, non sussistendo motivi di “giusta causa”.
E’ apprezzabile che la San Lorenzo abbia aperto un canale di comunicazione con l’esterno al fine di chiarire gli avvenimenti e mi auguro che possa continuare anche se servisse a dimostrare che ha torto e non ragione.
Per questo ho mandato copia di questo articolo ad Angela Cardinale della Direzione Generale di san Lorenzo, così che possa, se lo ritiene opportuno, chiarire ulteriormente i dubbi sollevati.
Come dice giustamente Luca nel suo articolo, la trasparenza è fondamentale nei momenti critici, anche se fa vedere i propri difetti.